Art. 3.
(Remunerazioni, indennità e compensi a carico dello Stato).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato remunera i propri dipendenti, i dirigenti, i funzionari, i consulenti, i membri di commissioni e di collegi e i titolari di qualsiasi incarico conferito dallo Stato, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi altro titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      2. Le remunerazioni di cui al comma 1 sono aumentate di 100 euro lordi per ogni funzione, grado o mansione superiore.